Il giudice che dichiara, quale che sia lo stato o il grado, l’inutilizzabilita’ dei risultati delle intercettazioni deve disporre la distruzione della relativa documentazione e tale decisione deve essere eseguita solo dopo che sia divenuta irrevocabile.
La distruzione dei dossier relativi a intercettazioni illecitamente acquisite deve avvenire sempre nel rispetto del contraddittorio. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 240, commi 4 e 5, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che per la distruzione del materiale sia rispettato, per la disciplina del contraddittorio, l’articolo 401, commi 1 e 2, del Cpp secondo cui l’udienza si deve svolgere in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del Pm, del difensore e della persona sottoposta alle indagini.
Deve escludersi che la stanza di degenza di un ospedale, luogo “lato sensu” pubblico, posto sotto il controllo diretto del personale ospedaliero, rientri nel concetto di privata dimora. Per la Cassazione, tale luogo non puo’ considerarsi nel “possesso” esclusivo delle singole persone ricoverate, alle quali non compete un indifferenziato “ius excludendi alios”. Sono stati chiariti i termini di ammissibilita’ e utilizzabilita’ delle intercettazioni tra presenti di cui all’articolo 266, comma 2, Cpp, ricordando che la privata dimora e’ il luogo adibito all’esercizio di attivita’ che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbativa da parte di estranei, al’interno del quale la captazione e’ consentita solo se vi e’ fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attivita’ criminosa.
La richiesta diretta ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni utilizzate per l’adozione del provvedimento cautelare (cfr. sentenza 336/08 della Corte costituzionale) deve essere presentata al giudice che ha adottato la relativa misura coercitiva e non al giudice del riesame. La Cassazione interviene quindi nuovamente sull’applicazione della sentenza costituzionale n. 336/2008 nella parte in cui ha dichiarato illegittimo l’articolo 268 Cpp, affinando il principio gia’ espresso secondo cui la richiesta volta ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni utilizzate ai fini dell’adozione di un provvedimento cautelare deve essere indirizzata al giudice che ha adottato la relativa misura e non al Tribunale del riesame. Piu’ precisamente, la richiesta deve essere rivolta al pubblico ministero nella cui disponibilita’ materiale e giuridica sono i documenti in questione nella fase delle indagini.
Intercettazioni ad ampio raggio. Sono legittime e quindi pienamente utilizzabili quelle fatte in macchina e nel corso di indagini su altre persone e quindi in un procedimento diverso rispetto a quello per cui erano state autorizzate. Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza n. 6875 del 17 febbraio proprio nel giorno in cui alla Camera ha incassato il primo si il ddl Alfano, che consente le intercettazioni telefoniche solo se esistono i gravi indizi.
In assenza di autorizzazione del giudice sono inutilizzabili – ex articolo 191 Cpp – le registrazioni di conversazioni effettuate con videoripresa da un soggetto extraneus, dotato di strumenti di captazione predisposti e fornitigli dalla polizia giudiziaria. La videocamera o il microfono nascosti addosso a una talpa non appartenente alla polizia, senza via libera della magistratura, finirebbero con il realizzare un surrettizio aggiramento delle regole che impongono il ricorso a strumenti tipici per comprimere il bene costituzionalmente protetto della segretezza delle comunicazioni.
Diritto alla trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate utilizzate per il provvedimento cautelare.
L’intercettazione effettuata dalla polizia giudiziaria, di per se’, non garantisce fino in fondo i diritti della difesa. Cosi’, affinche’ le prove facciano pieno ingresso nel processo, e’ necessario che le operazioni di registrazione siano state effettuate negli uffici della Procura, presso il cui server, a garanzia di affidabilita’ e a disposizione delle parti, rimane comunque impressa la versione originale della conversazione captata, che puo’ essere anche scaricata per la successiva trascrizione su cd rom.
Sono inutilizzabili le intercettazioni telefoniche operate con impianti esterni, se il P.M. si sia limitato, ex art. 268, terzo co., c.p.p., a disporne, alternativamente, l’esecuzione con le apparecchiature in dotazione alla Procura della Repubblica, ovvero, in caso di insufficienza od inidoneita’ di queste ultime, presso la sala di ascolto del Nucleo operativo della P.G..
Illegittimita’ costituzionale dell’art. 6, commi 2, 5 e 6, della l. 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonche’ in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate.
E’ legittimo l’utilizzo di intercettazioni telefoniche, acquisite agli atti di un procedimento penale, ai fini dell’adozione di una decisione amministrativa, atteso che nel procedimento amministrativo vale, in linea generale, il principio della libera utilizzazione degli elementi di prova acquisiti in processi diversi.
Commette un duplice reato il marito che intercetta le telefonate della moglie.
E’ legittima l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni del difensore che siano estranee all’attivita’ difensiva.
I controlli a distanza con sistemi di rilevamento GPS non richiedono autorizzazione come le intercettazioni di comunicazioni.
Differenze tra intercettazioni ambientali e telefoniche.