LA DISCIPLINA DEL SEGRETO DI STATO E L’INTERCETTABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI TRA AGENTI DEL SISMI
Estratto (pagg. 112-15 e 205-207) della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V Penale, n. 46340 del 19 settembre 2012 e depositata il 29 novembre 2012.
La competenza sulle spese di telefonia per l’esecuzione delle intercettazioni appartiene al magistrato che procede alla richiesta di liquidazione.
La competenza a liquidare le spese dovute ai gestori di telefonia per l’acquisizione di tabulati telefonici appartiene, dopo l’archiviazione del procedimento, al GIP. Vedi anche Cass. pen. Sez. 4, n. 24013 del 6.5.2009, Rv. 244219.
Le intercettazioni che derivano da un decreto non motivato o comunque ritenuto inutilizzabile possono presentare una propria utilità nel procedimento.
Estratto della sentenza per la copia del testo
Nota alla sentenza pubblicata sul numero 1-2012 della rivista “Sicurezza e Giustizia” a cura dell’avv. Simona Usai