L’ASCOLTO INIZIATO DOPO ALCUNI MESI DAL DECRETO DI URGENZA DEL PM NON DETERMINA L’INUTILIZZABILITA’ DEI RISULTATI DELLE INTERCETTAZIONI
Le operazioni di ascolto iniziate diverse mesi dopo l’emissione del decreto di urgenza del pubblico ministero, benché costituisca procedura oggettivamente anomala, non determinano l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in quanto non violano gli artt. 267 e 268, co. 1 e 3, c.p.p. che non impongono alla polizia giudiziaria di iniziare le operazioni di ascolto entro un certo termine e tanto meno stabiliscono che un decreto di urgenza del p.m., tempestivamente convalidato dal g.i.p., perda efficacia qualora le operazioni non abbiano inizio entro un certo termine.
LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE COSTITUISCONO IL “CORPO DEL REATO”. Le Sezioni unite della Corte di cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale insorto in tema di utilizzabilità delle conversazioni o comunicazioni intercettate, hanno affermato che queste ultime costituiscono corpo di reato, e come tali possono essere acquisite ed utilizzate nel processo penale, allorchè integrino ed esauriscano di per sé la fattispecie criminosa, e non anche quando ne costituiscano solo un frammento.
NON È NECESSARIO IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’INTERCETTAZIONE AMBIENTALE PER IL DETENUTO TRASFERITO AD ALTRA STRUTTURA. Con la sentenza n. 17894/2014 la Seconda sezione della Corte di cassazione ha tra l’altro affermato che il trasferimento in altra struttura carceraria di un soggetto detenuto, nei cui confronti siano in corso operazioni di intercettazione ambientale regolarmente autorizzate, non comporta alcuna necessità di rinnovare il provvedimento autorizzativo delle operazioni medesime.
È VALIDO IL VERBALE DELLE OPERAZIONI D’INTERCETTAZIONE REDATTO UNICAMENTE IN FORMATO ELETTRONICO. La Suprema Corte con la sentenza n. ha affermato che è valido il verbale delle operazioni di intercettazione telefonica redatto unicamente in formato elettronico, anche senza l’apposizione della sottoscrizione del pubblico ufficiale.
Commento alla sentenza pubblicato sul n.2-2014 di “Sicurezza e Giustizia”
L’ERROR IN PROCEDENDO DEL GUP NON DETERMINA L’INUTILIZZABILITÀ DELLE TRASCRIZIONI DELLE INTERCETTAZIONI. La Quinta sezione ha affermato che l’error in procedendo in cui sia incorso il GUP che, una volta pronunciato il decreto che dispone il giudizio ed avendo pertanto perso la propria competenza funzionale, disponga una perizia diretta a realizzare la trascrizione delle registrazioni magnetiche di intercettazioni telefoniche o ambientali, non determina automaticamente l’inutilizzabilità di dette trascrizioni, ove non venga denunciata una difformità fra il contenuto delle intercettazioni e la loro trasposizione grafica.