NON È NECESSARIA LA ROGATORIA INTERNAZIONALE PER LE INTERCETTAZIONI DEI SERVIZI DI CHAT DEL BLACKBERRY
Gli imputati coinvolti nelle intercettazioni, e sui quali il Tribunale di Roma ha imposto la custodia cautelare per concorso in traffico di sostanze stupefacenti, si sono rivolti alla Suprema Corte affermando che le chat intercettate non sarebbero prove ammissibili in giudizio in quanto effettuate tramite dispositivi Blackberry. La società che gestisce il servizio ha infatti sede in Canada e perciò per procedere all’acquisizione dei dati sarebbe stata necessaria la rogatoria internazionale. La Cassazione ha confermato che è principio consolidato che l’instradamento delle telefonate estere ad uno specifico “nodo” telefonico posto in Italia non rende necessaria la rogatoria internazionale in quanto l’intera attività di captazione e registrazione avviene sul territorio dello Stato. Questo principio è stato correttamente attuato dal Collegio di Cautela anche in relazione all’utilizzo di chat del Blackberry. A tal proposito la Corte ha sottolineato che le intercettazioni telematiche erano state disposte correttamente sui codici PIN mentre la successiva richiesta alla società canadese in merito ai dati identificativi associati ai codici PIN intercettati aveva riguardato dati che non godono di una particolare protezione. In definitiva, è corretta l’acquisizione di contenuti di attività così descritta operata ai sensi degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen.
L’INUTIZZABILITÀ DELLE INTERCETATZIONI È LIMITATO AI SOLI CASI DI DIVERSITÀ DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AD UN FATTO STORICAMENTE DISTINTO
In tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l’omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l’autorità competente per il diverso procedimento, non ne determina l’inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall’art. 270 c.p.p., e non rientra nel novero di quelle di cui all’art. 271 c.p.p., aventi carattere tassativo.; detto principio conserva la sua validità anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2008 che amplia i diritti della difesa, incidendo sulle forme e sulle modalità di deposito delle bobine, ma senza incidere sul regime delle sanzioni processuali in materia di inutilizzabilità delle intercettazioni di cui all’art. 271 c.p.p.
CUSTODIA CAUTELARE DA ANNULLARE SE LA DIFESA NON HA OTTENUTO COPIA DELLE INTERCETTAZIONI RICHIESTI TEMPESTIVAMENTE DAL PM
La richiesta del difensore di accedere alle registrazioni di comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare, determina l’obbligo per il Pubblico Ministero di provvedere in tempo utile – rispetto alla decisione del Tribunale del riesame, il quale deve decidere, senza dilazioni, incompatibili con la specifica procedura de libertate, e che la violazione di tale obbligo, sebbene non incida sulla utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, comporta che di esse il Giudice non possa tener conto fino a quando non sia soddisfatto il diritto della difesa di prendere cognizione diretta delle captazioni.
LA MISURA CAUTELARE PUÒ BASARSI ANCHE SUI BROGLIACCI DELLE INTERCETTAZIONI
È legittima l’emissione dell’ordinanza cautelare in base all’allegazione dei brogliacci di ascolto delle intercettazioni. La sommaria trascrizione degli esiti delle intercettazioni ovvero la produzione degli appunti presi dagli agenti in sede di captazione è sufficiente all’emissione del provvedimento cautelare anche senza necessità di allegazione dei decreti autorizzativi.
“AGENTE CAPTATORE”: IL DECRETO AUTORIZZATIVO DEVE INDICARE CON PRECISIONE I LUOGHI DELL’INTERCETTAZIONE AMBIENTALE
ll decreto autorizzativo deve individuare, con precisione, i luoghi nei quali dovrà essere espletata l’intercettazione delle comunicazioni tra presenti. Analoga considerazione concerne l’attivazione, da remoto , della telecamera del telefono cellulare e quindi l’effettuazione di videoriprese. Esse non possono essere espletate ovunque, perché le videoregistrazioni effettuate in ambito domiciliare, ai fini del procedimento penale, sono acquisite illecitamente e sono perciò inutilizzabili, anche se la tutela costituzionale del domicilio va limitata ai luoghi con i quali la persona abbia un rapporto stabile.
NIENTE ROGATORIA INTERNAZIONALE PER LE INTERCETTAZIONE DI UTENZE STRANIERE IN ITALIA
In tema di intercettazioni telefoniche, non è necessario esperire una rogatoria internazionale allorquando l’attività di captazione e di registrazione del flusso comunicativo avvenga in Italia e tanto sia nel caso di utenza mobile italiana in uso all’estero sia nel caso di utenza mobile straniera in uso in Italia, richiedendosi il ricorso alla rogatoria solo nell’ipotesi in cui l’attività captativa sia diretta a percepire contenuti di comunicazioni o conversazioni transitanti unicamente su territorio straniero.