Legge 27 maggio 2015, n. 69
Nei casi di false comunicazioni sociali per le società quotate in borsa saranno consentite le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche. Con le nuove norme, infatti, le false comunicazioni sociali delle società quotate ed assimilate sono ordinariamente sanzionate con la reclusione da tre a otto anni e, pertanto, potranno sempre effettuarsi le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche. Per le imprese non quotate invece, ancorché la sanzione edittale sia aumentata (dai tre anni di reclusione quale pena massima si passa a cinque) non sarà possibile effettuare questo tipo di attività investigativa.